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PARZIALE RINUNCIA ALLA DOMANDA E RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DELLA CONTROPARTE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. rel. ed est.); dott.ssa L. Tosi; dott.ssa C. Campagner
sent., 31.07.2018, n. 1549/2018

NEL CASO IN CUI

  la Banca in amministrazione straordinaria, che abbia agito nei confronti di alcuni ex componenti degli organi amministrativi e di controllo per essere risarcita dei danni subiti a causa delle condotte negligenti e imprudenti ascrivibili a questi ultimi, in corso di causa abbia raggiunto degli accordi transattivi con i convenuti per effetto dei quali abbia parzialmente rinunciato alla domanda originaria

IL GIUDICE

 rilevato che la parziale rinuncia alla domanda inizialmente formulata rientra nei poteri emendativi del difensore, e non e’ quindi equiparabile alla rinuncia agli atti di cui all’art. 306 c.p.c. (richiamando sul punto il consolidato orientamento della Suprema Corte);

  rilevato che, di conseguenza, non puo’ trovare applicazione il principio di cui all’art. 306, comma 4, c.p.c., in forza del quale le spese di lite sono poste a carico del rinunciante;

  rilevata, inoltre, da un lato, l’assenza di soccombenza virtuale dell’attrice rispetto alla domanda parzialmente rinunciata, e dall’altro la soccombenza dei convenuti rispetto alla domanda di regresso formulata nei loro confronti

HA RITENUTO

   di condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice.

                                                                                                        (a cura di Alessia De Pra)






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Inserito il 09.08.2019