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L'AUTOLIQUIDAZIONE DI COMPENSI PERPETRATA DALL'AMMINISTRATORE PER MOLTI ESERCIZI SOCIALI CONSERVA IL CARATTERE DELL'ATTUALITA' DELLA CONDOTTA E GIUSTIFICA LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI SRL

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa C. Campagner
15.07.2019 n. 4035/2018-1 R.G.

NEL CASO IN CUI 

  una srl, socia di altra srl insieme a due persone fisiche (tutti con pari quote), abbia promosso azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore unico (socio persona fisica), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, e in corso di causa abbia depositato un ricorso d’urgenza per ottenerne altresi’ la revoca dalla carica, deducendo fra l'altro come lo stesso amministratore

  a) malgrado un giudizio penale per appropriazione indebita, conclusosi con la messa alla prova e la restituzione in favore della srl da lui gestita di una somma di denaro, avesse perpetrato la propria cattiva condotta, prelevando dalle casse sociali importi ingenti (oltre 400mila euro) per spese personali e per asseriti compensi derivanti dalla carica pur in assenza di delibera assembleare;

  b) avesse fatto risultare come validamente concessa, invero da false delibere assembleari assunte senza la convocazione della srl socia e comunque in spregio delle norme statutarie, la erogazione di prestiti infruttiferi in suo favore per oltre 150mila euro;

  c) avesse fatto emergere dai bilanci una “cassa contanti” (circa 65mila euro) invero del tutto mancante, come da lui stesso confermato;

  d) avesse occultato i propri crediti nei confronti della srl e riprodotto dati contabili falsi facendo emergere perdite tali da costringere i soci a ripianarle e ricostituire il capitale sociale;

 e nel giudizio cautelare cosi’ instaurato anche nei confronti della srl, quest’ultima, costituitasi con il curatore speciale all’uopo nominato, abbia concluso per la revoca del socio amministratore unico, ritenendo fondate le censure mosse contro di lui su prelievi di somme ingiustificate ed erogazione di compensi non deliberati (ritenendo, all’opposto, che le doglianze su false appostazioni contabili di spese e “cassa contanti” non potessero venire in rilievo in difetto di impugnativa dei relativi bilanci)

IL GIUDICE 

  rilevato come l’autoliquidazione di propri compensi da parte dell’amministratore sia fonte di responsabilita’ e costituisca grave irregolarita’ gestoria, a prescindere dalla ragionevolezza o meno della misura del compenso rispetto alle condizioni patrimoniali della societa’;

  come, anche per le srl, possa applicarsi la norma dell’art. 2389 cc che, in tema di spa, stabilisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea in assenza di specifiche previsioni pattizie, fissando dunque una presunzione di onerosita’ dell’attivita’ gestoria svolta per conto della societa’ (art. 1709 cc);

  come, nel caso specifico, lo statuto originario prevedesse in capo all’assemblea la possibilita’ di assegnare all’organo amministrativo una indennita’ annuale, senza null’altro precisare, e come in base alle ultime modifiche pattizie fosse stata ricalcata la regola di legge per cui l’assemblea dei soci avrebbe dovuto stabilire il compenso dell’amministratore all’atto della nomina o con delibera successiva, cosa che non era stata fatta;

  come il pagamento di competenze non deliberato integri una condotta distrattiva in danno della societa’ (che in caso di fallimento di quest’ultima costituirebbe bancarotta fraudolenta), e non basti a escluderla la restituzione di parte dei prestiti illegittimamente fatti atteso che va considerata attuale, anche se temporalmente esaurita, la condotta perpetrata per molti esercizi sociali, denotando una indubbia inclinazione a trattare le risorse della societa’ come proprie;

  quanto al periculum, come il mantenimento della carica avrebbe pregiudicato il patrimonio sociale considerato che in cinque esercizi risultavano prelevati dalle casse sociali oltre 200mila euro e che la societa' era già stata ricapitalizzata in ragione di tali “perdite”; 

HA RITENUTO 

  di accogliere la domanda cautelare di revoca dalla carica di amministratore unico.  

                                                                                                            (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 06.09.2019