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LA SOCIETA’ NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO NEL GIUDIZIO DI SIMULAZIONE ASSOLUTA DI UNA CESSIONE DI QUOTE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
R.G. n. 6489/2017

NEL CASO IN CUI 

  sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento di sequestro giudiziario di quote sociali, decorso il termine di cui all’art. 669 terdecies, comma 1, cpc,   

IL GIUDICE 

  considerato che nel giudizio di simulazione assoluta il litisconsorzio e' necessario nei confronti di tutti i soggetti parte dell’atto impugnato, mentre alla societa', delle cui quote si controverteva, peraltro estranea al precedente grado cautelare, puo' riconoscersi al piu' la facolta' di proporre intervento adesivo, 

HA RITENUTO 

  inammissibile il reclamo. 

(a cura di Annalisa Dal Bo)

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Inserito il 10.09.2019