CREDITORE PRETERMESSO E COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
dott. L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott. C. Campagner
sent., 25.5.2018, n. 1105/2018
NEL CASO IN CUI
il socio di una srl sia stato convenuto avanti il tribunale delle imprese per aver percepito una quota dell’attivo di liquidazione nonostante alcuni creditori sociali non fossero stati soddisfatti e il convenuto abbia eccepito l’incompetenza della sezione specializzata,
IL GIUDICE
rilevato che secondo l’art. 2495, ult. cpv, cc rientra nella competenza del tribunale delle imprese la domanda del creditore pretermesso volta a ottenere la condanna del liquidatore a risarcirgli il danno dovuto alla cancellazione della societa' dal registro imprese,
HA RITENUTO
di rigettare l’eccezione di incompetenza per materia.
(a cura di Marsilio Ferrata)
Massime ulteriori:
IL DIRITTO DEL SOCIO ALLA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO SI PRESCRIVE NEL TERMINE ORDINARIOCREDITORE PRETERMESSO E COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE
L’OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI RESTITUIRE AL SOCIO UN FINANZIAMENTO NON E’ DEBITO AZIENDALE
Inserito il 18.09.2019
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