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AZIONE RISARCITORIA PER ABUSO DI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO: PRESUPPOSTI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni; dott.ssa L. Torresan (Rel.)
sent., 04.07.2018, n. 1372/2018

NEL CASO IN CUI

  la societa' cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa abbia promosso azione di responsabilita’, spettante ai creditori sociali ex art. 2497 c.c., nei confronti di un’associazione non riconosciuta avente finalita’ politico sindacale, asserendo che quest’ultima, in veste di controllante, avrebbe perseguito interessi propri cagionando lo stato di decozione dell’attrice, e chiedendo, in via subordinata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc

IL GIUDICE

  rilevato come la liquidatela, che agisca in via risarcitoria a tutela del ceto creditorio lamentando l’abusivo esercizio di attivita’ di direzione e coordinamento, sia legittimata ad agire esclusivamente ai sensi dell’art. 2497 cc;

  rilevato, tuttavia, che nel caso concreto l’attrice lamentava anche un danno alla integrita’ del patrimonio societario, e che, pertanto, era legittimata ad agire in proprio ai sensi dell’art. 2043 cc;

  rilevato che la responsabilita’ ex art. 2043 cc non discende dal compimento di un’attivita’ (tanto piu’ se lecita, come quella di direzione e coordinamento), quanto da fatti e operazioni illeciti individuati nello specifico, richiamando sul punto l’orientamento della giurisprudenza di merito;

  rilevato che l’attrice lamentava, in particolare, come una commistione di interessi avesse impedito la tempestiva riscossione di crediti verso un socio e una societa’ partecipata, e come la convenuta avesse ingenerato nell’attrice un affidamento sul proprio sostegno finanziario e politico, costringendola ad assumere notevoli impegni economici;

  rilevato, inoltre, che la domanda risarcitoria si fondava sui medesimi fatti posti a fondamento dell’azione ex art. 2497 cc, rigettata per insussistenza di alcun rapporto di controllo, ovvero di collegamento, tra le parti idoneo a vincolare l’attrice, e che pertanto non era configurabile il lamentato esercizio abusivo dell’attivita’ direzione e coordinamento, rilevante ex art. 2043 cc; 

HA RITENUTO

   di rigettare la domanda di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.

(a cura di Alessia De Pra)






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Inserito il 11.10.2019