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COMPETENZA SU QUESTIONI SORTE IN SEDE DI ATTUAZIONE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO E NON SEQUESTRABILITA’ DELLA QUOTA DI SOCIETA’ DI PERSONE SE NON LIBERAMENTE TRASFERIBILE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa L. Torresan (Rel.), dott. L. Boccuni
R.G. n. 12772/2017

NEL CASO IN CUI

  sia stato presentato reclamo al collegio avverso un provvedimento ex art. 669 duedecies cpc che abbia deciso in tema di sequestrabilita’ della quota di una societa’ di persone

IL GIUDICE

  rilevato che

-      il reclamo ex art. 669 terdecies cpc era ammissibile perche’ il provvedimento del giudice che aveva deciso un ricorso ex art. 669 duodecies cpc in tema di sequestrabilita’ di quota di societa’ di persone aveva portata decisoria e non meramente attuativa;

-      la competenza a decidere sulla regolarita’ e validita’ del sequestro era il giudice del merito e non il collegio;

-      il divieto di cui all’art. 2270 cc trova applicazione anche per le ipotesi di atti cautelari, quali il sequestro conservativo, strutturati come preordinati al pignoramento, a meno che lo statuto sociale non preveda la libera trasferibilita’ della quota

HA RITENUTO

-      di respingere il reclamo rimettendo al giudice del merito la decisione sulle spese.

 (a cura di Marco Toso)

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Inserito il 11.10.2019