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CAPACITA’ PROCESSUALE DELL’AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E PRESUPPOSTI DELLE DOMANDE RISARCITORIE DEL TERZO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa L. Torresan
sent., 11/07/2018, n. 1415/2018

NEL CASO IN CUI

  l'azione di responsabilita’ promossa dal Curatore fallimentare di una srl ex artt. 2394, 2476, 2407, cc, 146, 216 e 217 l.fall. verso amministratori, sindaci e revisore unico, nonche’ ex artt. 2043 e 2055 cc nei confronti di terzi corresponsabili, a vario titolo, nella causazione del danno, prosegua - una volta transate le rispettive domande tra l’attore, i convenuti ed i terzi chiamati in causa - limitatamente alle domande risarcitorie proposte nei confronti degli amministratori e dei terzi corresponsabili convenuti in giudizio a seguito di intervento ex art. 105, comma 1, cpc da un terzo in proprio, nonche' in qualita' di amministratore della capogruppo e di altre societa’ del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, allegando: a) ai fini dell’intervento, l’identita’ tra le condotte generatrici di danno valorizzate dalla Curatela e quelle fondanti le richieste risarcitorie dell’intervenuto; b) quanto all’oggetto delle domande di risarcimento: 1. danni derivanti dal mancato pagamento del compenso professionale e da lavoro dipendente, stante l’insufficienza di risorse della procedura di amministrazione straordinaria; 2. danni derivanti dal mancato pagamento del compenso professionale e da lavoro dipendente, stante l’insufficienza di risorse della procedura fallimentare; 3. danno derivante dall’essere stato chiamato dalla procedura di amministrazione straordinaria a rispondere, in sede penale e civile, degli effetti pregiudizievoli delle condotte altrui; 4. danno da perdita di chance per non avere l’allora societa' in bonis presentato alla procedura di amministrazione straordinaria offerta definitiva di sviluppo di attivita' imprenditoriali basate su progetti redatti dall’intervenuto;

IL GIUDICE

  • rilevato che la legittimazione di un soggetto ad agire quale amministratore di una capogruppo e di altre societa’ del gruppo poste in amministrazione straordinaria non attiene alla legitimatio ad causam (che consiste nella titolarita’ del soggetto del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa), bensi’ alla legitimatio ad processum (che riguarda la capacita’ processuale di un soggetto ex art. 75, comma 3, cpc a rappresentare la persona giuridica in giudizio), rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
  • rilevato che, quanto alle domande svolte dall’intervenuto in qualita’ di amministratore della capogruppo e di altre societa’ del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, difetta la capacita’ processuale dell’intervenuto, poiche’ a)il permanere della legitimatio ad causam in capo alla societa’ sottoposta in corso di causa ad amministrazione straordinaria non comporta che questa possa stare in giudizio a mezzo dell’amministratore, anziche’ del commissario straordinario ex art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003; b) non e’ ravvisabile alcuna inerzia degli organi della procedura di amministrazione straordinaria nella tutela del diritto di credito della societa’ idonea a giustificare una legittimazione processuale suppletiva dell’intervenuto;
  • rilevato che l’azione ex art. 2476, comma 6, cc attribuisce ai terzi la legittimazione all’esperimento dell’azione risarcitoria verso gli amministratori per i danni subiti nella propria sfera personale, che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illegittima e non mero riflesso del pregiudizio subito dalla societa’ o dal ceto creditorio per effetto della mala gestio;
  • rilevato che, riguardo alle domande risarcitorie formulate dall’intervenuto in proprio, per un verso (con riferimento alle domande sub b.1, b.2 di cui sopra), esse non attengono a danni aventi effetto in via immediata e diretta nella sfera giuridica dell’intervenuto, bensi' attingono il solo patrimonio della capogruppo in amministrazione straordinaria e, per l’altro verso (con riferimento alle domande sub b.3, b.4 di cui sopra), non e’ neppure astrattamente configurabile un vero e proprio danno ingiusto risarcibile; 

HA RITENUTO

  di rigettare tutte le domande proposte dall’intervenuto, con condanna alla rifusione delle spese legali nei confronti degli amministratori della fallita e dei terzi convenuti.

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 11.10.2019