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AMMINISTRATORE IN CONFLITTO D’INTERESSI E CONSEGUENTI DANNI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 30.01.2019, n. 208/2019

NEL CASO IN CUI

  l’amministratore di una spa sia chiamato ex artt. 2393 e 2393 bis cc a risarcire il danno prodotto per aver agito in conflitto di interessi (nella specie, il CdA di alfa spa, con il voto favorevole dell’amministratore convenuto, aveva deciso che questi e alfa stessa acquisissero partecipazioni volte al controllo strategico di beta spa, necessario ad avviare la collaborazione con gamma srl, un nuovo partner; dopo l’acquisto l’amministratore tento’ di liberarsi delle proprie partecipazioni in beta offrendole ad un concorrente di gamma; alfa quindi esercito’ il diritto di prelazione per mantenere il controllo di beta e proseguire le trattative con gamma, ma l’amministratore convenuto ritiro’ l’offerta di vendita causando il naufragio delle trattative tra alfa e il nuovo partner gamma);

IL GIUDICE

  considerato che

- la responsabilita’ in esame ha natura contrattuale e parte attrice deve (i) allegare compiutamente i profili di inadempimento ascritti all’amministratore, spettando al convenuto provare di aver agito con diligenza; (ii) allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale; (iii) allegare e provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, oltre all’entita’ del danno stesso;

- i doveri dell’amministratore previsti da clausole generali, come quello di amministrare senza conflitto di interessi, vanno specificati tenendo conto dell’oggetto sociale, della natura dell’attivita’ svolta e della diligenza richiesta dall’incarico;

- le conseguenze dannose che possono scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalita’ con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria e variano a seconda di quale sia stato l’obbligo di volta in volta violato dall’amministratore;

  rilevato che

- l’amministratore convenuto ha tentato di alienare le partecipazioni acquisite in beta esercitando la propria liberta’ contrattuale, dunque il fatto di per se’ non integra un illecito se l’attore non allega e prova quegli elementi di contorno che dimostrano la violazione del dovere di lealta’ e correttezza;

- l’attore ha dimostrato che l’amministratore intendeva non tanto e non solo alienare le proprie partecipazioni, quanto piuttosto venderle al concorrente del possibile nuovo partner, violando così quei doveri di buona fede e correttezza che gli imponevano di astenersi dai comportamenti potenzialmente pregiudizievoli delle trattative tra questi e la societa’ amministrata;

- l’attore non ha dimostrato il nesso di causalita’ tra detta violazione e i danni lamentati e/o non ha sufficientemente provato tali danni; in particolare, non e’ risarcibile: a) il prezzo corrisposto da alfa per l’acquisto delle azioni di beta, dal momento che alfa ha poi rivenduto le azioni allo stesso prezzo; b) gli oneri e spese sostenute da alfa per finanziare detto acquisto, dal momento che non sono stati provati; c) il maggior valore della partecipazioni in delta, cedute da alfa al convenuto con l’intesa che questi le avrebbe poi conferite a beta, dal momento che non sono state provate ne’ l’intesa ne’ il maggior valore delle partecipazioni; d) le spese sostenute da alfa per l’esercizio della prelazione, dal momento che non sono state provate; e) le spese giudiziali sostenute da alfa per l’accertamento dell’avvenuto acquisto delle quote di beta intestate all’amministratore convenuto, dal momento che la denuntiatio fatta da questi a alfa era una mera dichiarazione di voler vendere a un terzo e non una proposta contrattuale; f) il costo del finanziamento necessario all’esercizio della prelazione, dal momento che non e’ provato che il finanziamento sia stato effettivamente erogato e utilizzato per l’esercizio della prelazione; g) il lucro cessante dovuto alla interruzione delle trattative ed alla mancata collaborazione tra alfa e il nuovo partner gamma, dal momento che non e’ provato che le trattative fossero in fase avanzata e, inoltre, le allegazioni attoree non consentono di stabilire quali forme contrattuali avrebbe assunto l’eventuale intesa tra le parti; h) gli ulteriori costi sostenuti per l’esercizio della prelazione,  perché questi furono sostenuti quando l’amministratore aveva già ritirato l’offerta al terzo; i) il danno all’immagine di alfa, dal momento che costituisce anch’esso un danno conseguenza e non puo' ritenersi sussistere in re ipsa, dovendo essere allegato e provato;

HA RITENUTO

di rigettare le domande proposte dall’attore.

 

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 06.11.2019