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REVOCA AUTOMATICA NON SIGNIFICA REVOCA PER GIUSTA CAUSA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 30.01.2019, n. 208/2019

 

NEL CASO IN CUI

- l’assemblea dei soci di una spa deliberi, con il voto favorevole di oltre un quinto del capitale sociale, l’azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore, con la sua conseguente revoca automatica ex art. 2393 cc;

- l’ex amministratore, una volta convenuto in giudizio, chieda in via riconvenzionale l’accertamento della illegittimita’ della revoca e il pagamento del proprio compenso sino alla naturale scadenza dell’incarico;

IL GIUDICE

considerato che

- la circostanza che la revoca sia automatica non significa che sia per giusta causa;

- la giusta causa concerne circostanze sopravvenute tali da pregiudicare l’affidamento dei soci e minare il rapporto fiduciario;

- l’assemblea dei soci puo' deliberare la revoca dell’amministratore in ogni tempo e la giusta causa non ne costituisce condizione di efficacia, avendo il solo effetto di escludere il risarcimento del danno;

rilevato che, nonostante il rigetto dell’azione di responsabilita', l’amministratore convenuto ha violato i doveri generali di correttezza e buona fede, giustificando cosi’ la revoca dell’incarico;

HA RITENUTO

di rigettare le domande riconvenzionali proposte dall’ex amministratore.

 

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 06.11.2019