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EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa L. Tosi; dott.ssa C. Campagner (Rel.)
sent., 26.07.2018, n. 1515/2018

NEL CASO IN CUI

  una societa' per azioni promuova azione di responsabilita' nei confronti dei propri precedenti amministratori per condotte asseritamente contrarie agli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 cc e i convenuti eccepiscano l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilita' negando, tra l’altro, di avere ricevuto la lettera di costituzione in mora asseritamente interruttiva dei termini di prescrizione

IL GIUDICE

  rilevato che l’atto interruttivo della prescrizione, in quanto atto recettizio, si reputa conosciuto dal destinatario e produce i suoi effetti quando, avuto riguardo alle concrete modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, deve ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto o ne abbia potuto avere conoscenza usando la normale diligenza, fatta salva, peraltro, la prova, il cui onere incombe sul destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;

  rilevato che nel caso di specie parte attrice non aveva neppure dato prova di avere inviato la lettera di messa in mora asseritamente interruttiva della prescrizione;

HA RITENUTO

  di rigettare la domanda in accoglimento della eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione.

 (a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 30.12.2019