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REVOCA DELL’AMMINISTRATORE – RIMBORSO FINANZIAMENTI POSTERGATI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.)
dott. L. Boccuni
dott.ssa C. Campagner

sent., 28/08/2018 n. 1603/2018

NEL CASO IN CUI

Il socio di srl convenga in giudizio l’amministratore unico (anche socio della societa’), allegando il compimento di atti di mala gestio, ai fini della sua revoca e condanna al risarcimento dei danni in favore della societa’

IL GIUDICE

  • rilevato che la postergazione ex art. 2467 c.c. e’ diretta ad evitare che il ricorso al finanziamento da parte dei soci venga strumentalmente utilizzato per incidere, in modo negativo, sulla posizione dei creditori sociali, ove la societa’ evidenzi uno squilibrio patrimoniale o una situazione finanziaria per la quale sarebbe stato ragionevole procedere all’apporto di mezzi propri;
  • considerato che l’applicabilita’ dell’art. 2467 c.c. presuppone la verifica della situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ alla data di erogazione del finanziamento soci e a quella di rimborso dello stesso;
  • rilevato che integra grave irregolarita’ il rimborso del finanziamento in violazione dell’art. 2467 c.c.

HA RITENUTO

di disporre la revoca dell’amministratore unico e di condannarlo alla restituzione, in favore della societa’, dell’importo illegittimamente rimborsato, oltre interessi dal pagamento al saldo.

(a cura di Barbara Baessato)  

 

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Inserito il 31.01.2020