QUANDO LA MODIFICA DELLE DOMANDE NON E’ UNA SEMPLICE EMENDATIO MA UNA INAMMISSIBILE MUTATIO
Dott. Liliana Guzzo (Pres. Rel., Est.); Dott. Chiara Campagner; Dott. Luca Boccuni
sent., 2.8.2018, n. 1561/2018
NEL CASO IN CUI
una società agisca in responsabilita’ nei confronti dell’amministratore di una s.r.l. da essa partecipata a maggioranza lamentando numerosi fatti di mala gestio in merito a una scorretta regolamentazione di partite dare e avere tra la s.r.l. e altra società amministrata sempre dal convenuto, e chieda il risarcimento del danno a suo favore, per i gravi pregiudizi subiti in proprio, anziché alla s.r.l. partecipata; salvo poi modificare la domanda in occasione della memoria ex art. 183 n.1 chiedendo, viceversa, che il risarcimento del danno venisse riconosciuto alla partecipata
IL GIUDICE
rilevato che
- dato il tenore delle difese svolte in citazione, finalizzate a enfatizzare i danni subiti in proprio dalla socia, la modifica delle conclusioni non poteva essere ritenuta una semplice correzione di errore materiale;
- la domanda svolta nella prima memoria con la quale parte attorea ha richiesto per la prima volta che il risarcimento dei danni fosse riconosciuto in capo alla societa’ partecipata anziche’ ad essa e’ domanda nuova perche’ ha determinato un mutamento dell’elemento soggettivo della domanda (Cass., S.U. 15.6.2015, n. 12310) che non risulta piu’ avere quale titolare della posizione sostanziale la socia di maggioranza bensi’ la s.r.l. partecipata;
- l’esame di siffatta nuova domanda avrebbe richiesto pure l’integrazione del contraddittorio con la società litisconsorte necessaria (Cass., 26.5.2016, n. 10936) con conseguenze sui tempi processuali
HA RITENUTO
di dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria formulata dall’attore nella memoria n.1.
(a cura di Mattia Carlotto)

Massime ulteriori:
IL SOCIO CHE AGISCE IN RESPONSABILITA’ HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESSO DIRETTAMENTE SUBITIQUANDO LA MODIFICA DELLE DOMANDE NON E’ UNA SEMPLICE EMENDATIO MA UNA INAMMISSIBILE MUTATIO
Inserito il 07.02.2020
|