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IL SOCIO CHE AGISCE IN RESPONSABILITA’ HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESSO DIRETTAMENTE SUBITI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott. Liliana Guzzo (Pres. Rel., Est.); Dott. Chiara Campagner; Dott. Luca Boccuni
sent., 2.8.2018, n. 1561/2018

NEL CASO IN CUI 

una società agisca in responsabilita’ nei confronti dell’amministratore di una s.r.l. da essa partecipata a maggioranza lamentando numerosi fatti di mala gestio in merito a una scorretta regolamentazione di partite dare e avere tra la s.r.l. e altra società amministrata sempre dal convenuto, e chieda il risarcimento del danno a suo favore, per i gravi pregiudizi subiti in proprio, anziché alla s.r.l. partecipata; salvo poi modificare la domanda in occasione della memoria ex art. 183 n.1 chiedendo, viceversa, che il risarcimento del danno venisse riconosciuto alla partecipata 

IL GIUDICE

rilevato che

- la domanda di risarcimento del danno a favore della s.r.l. partecipata introdotta da parte attorea con la memoria n.1 e’ nuova e inammissibile;

- l’azione ex art. 2476 comma 6 c.c. e’ finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni subiti dal socio nella propria sfera individuale come conseguenza immediata e diretta del comportamento di mala gestio denunciato;

- nel caso di specie il danno patito dall’attore tuttavia e’ un danno che consiste in un mero riflesso dell’allegato pregiudizio patito direttamente dalla partecipata 

HA RITENUTO 

di rigettare la domanda risarcitoria che parte attorea aveva originariamente svolto a favore della socia di maggioranza.                                                                           

                                                                                                   (a cura di Mattia Carlotto)






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Inserito il 07.02.2020