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AZIONE DI RESPONSABILITA’ PROMOSSA EX ART. 2395 C.C. DAL SOCIO NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI PER FALSA RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BILANCIO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa L. Guzzo (Pres.);
dott.ssa L. Torresan (Relatore Estensore);
dott. L. Boccuni
sent., 30.07.2018, n. 1544/2018

NEL CASO IN CUI

Il socio di spa proponga azione di responsabilita’ ai sensi dell’art. 2395 cc, nei confronti di amministratori e sindaci, assumendo di essere stato indotto all’acquisto della partecipazione societaria facendo affidamento su di un quadro patrimoniale positivo, emergente pero’ da un bilancio redatto anteriormente all’acquisto della partecipazione e gravemente distorto in quanto contenente le seguenti irregolarita’: a) la voce rimanenze evidenziava un rilevante importo positivo per “prodotti in corso di lavorazione e semilavorati”, mentre si trattava di appostazione formalmente erronea che non avrebbe potuto essere iscritta quale attivo circolante in quanto corrispondente in realta’ a ricavi incerti nell’an e nel quantum ; b) risultavano iscritti corrispettivi in realta’ non dovuti in quanto emessi a fronte di fatture poi stornate nel bilancio successivo; c) mancava l’accantonamento di un adeguato fondo rischi a fronte di un debito tributario;

IL GIUDICE

rilevato che l’azione del socio ex art. 2395 c.c ha  natura extra contrattuale e quindi ricade sull’attore l’onere di provare la sussistenza della condotta lamentata, la riconducibilita’ a dolo o colpa degli amministratori ed altresi’ l’efficienza causale della condotta in relazione alla determinazione del socio di acquistare le partecipazioni societarie;

rilevato che, anche in base all’espletata CTU, una diversa appostazione della voce rimanenze non avrebbe prodotto conseguenze significative sul bilancio; rilevato altresi’ che la predetta appostazione non avrebbe comunque potuto far cadere l’attore in errore, in ragione dei dati emergenti dalla nota integrativa del bilancio, oltre che dal fatto che l’attore stesso era imprenditore nel medesimo settore di attivita’;

rilevato che, quanto alle fatture poi stornate, l’importo complessivo delle stesse non risulta causalmente idoneo ad incidere in modo significativo sulle risultanze di bilancio, né sulla scelta dell’attore di entrare nella compagine societaria;

rilevato che l’appostazione del fondo rischi relativa a debiti tributari, pur leggermente rettificata in sede di CTU, non puo’ ritenersi causalmente idonea ad influenzare negativamente le scelte dell’attore nell’acquisto della partecipazione; 

rilevato infine che le condotte ascritte agli amministratori nelle trattative (presentazione di ricavi non corrispondenti alle reali aspettative e omissione su contenziosi di clienti non soddisfatti) assumono la valenza di dolus bonus o comunque di fatti secondari rispetto alle asserite violazioni in materia di bilancio, causalmente irrilevanti in ordine alla determinazione dell’attore all’acquisto della partecipazione; 

HA RITENUTO

di respingere la domanda, con relativa condanna alla rifusione delle spese legali di tutti i convenuti.

 (a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 06.03.2020