OCCULTAMENTO E DISTRAZIONE DI RICAVI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Tosi
Sent., 04.07.2018, n. 1370/2018
NEL CASO IN CUI
il socio di una s.r.l. chieda la condanna degli amministratori al risarcimento del danno ex art. 2476, co. 2, c.c., per la mancata contabilizzazione e la presumibile distrazione di ricavi
IL GIUDICE
rilevato che
- agli amministratori convenuti era formalmente delegata la gestione di specifici settori dell’attivita’ intrapresa;
- è stata occultata, ossia non contabilizzata, parte dei proventi dei settori delegati ai convenuti;
considerato che
- tale occultamento integra un’ipotesi di grave inadempimento dei poteri gestori degli amministratori, in violazione delle disposizioni fiscali, delle norme che impongono la veridicita’ del bilancio e la corretta tenuta delle scritture contabili;
- l’occultamento ha cagionato un danno alla societa’, perche’ la mancata contabilizzazione degli eventuali incassi equivale, per la societa’ stessa, alla loro distrazione;
HA RITENUTO
di accogliere la domanda del socio attore e condannare gli amministratori convenuti al risarcimento dei danni, in solido e nei confronti della societa’.
(a cura di Riccardo Barolo)

Massime ulteriori:
PER QUANTO VITTORIOSA, LA SRL CHIAMATA IN CAUSA RIMBORSA LE SPESE GIUDIZIALI AL SOCIO ATTORE, ANCHE IN MANCANZA DI APPOSITA DOMANDAIL RIGETTO DELLA DOMANDA NON E' DI PER SE' FATTO DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE
OCCULTAMENTO E DISTRAZIONE DI RICAVI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE
Inserito il 09.03.2020
|