IL RIGETTO DELLA DOMANDA NON E' DI PER SE' FATTO DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Tosi
Sent., 04.07.2018, n. 1370/2018
NEL CASO IN CUI
il socio di una s.r.l. chieda ex art. 2476, co. 2, c.c. la condanna degli amministratori a rifondere la societa’ delle spese legali da questa sostenute in un procedimento cautelare;
IL GIUDICE
rilevato che il cautelare venne rigettato per incongruenza tra la prospettazione in diritto e lo strumento giuridico prescelto;
considerato che la mera soccombenza in un giudizio promosso dalla societa’ non e’ di per se’ indice di negligenza degli amministratori, in difetto di alcun elemento che induca a qualificare come temeraria l’iniziativa giudiziaria;
HA RITENUTO
di rigettare la domanda del socio.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
PER QUANTO VITTORIOSA, LA SRL CHIAMATA IN CAUSA RIMBORSA LE SPESE GIUDIZIALI AL SOCIO ATTORE, ANCHE IN MANCANZA DI APPOSITA DOMANDAIL RIGETTO DELLA DOMANDA NON E' DI PER SE' FATTO DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE
OCCULTAMENTO E DISTRAZIONE DI RICAVI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE
Inserito il 09.03.2020
|