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IL RIGETTO DELLA DOMANDA NON E' DI PER SE' FATTO DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Tosi
Sent., 04.07.2018, n. 1370/2018

NEL CASO IN CUI

il socio di una s.r.l. chieda ex art. 2476, co. 2, c.c. la condanna degli amministratori a rifondere la societa’ delle spese legali da questa sostenute in un procedimento cautelare;

IL GIUDICE

rilevato che il cautelare venne rigettato per incongruenza tra la prospettazione in diritto e lo strumento giuridico prescelto;

considerato che la mera soccombenza in un giudizio promosso dalla societa’ non e’ di per se’ indice di negligenza degli amministratori, in difetto di alcun elemento che induca a qualificare come temeraria l’iniziativa giudiziaria;

HA RITENUTO

di rigettare la domanda del socio.

 

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 09.03.2020