SE NON SORGE IL DIRITTO DEL SOCIO AL DIVIDENDO, L'AMMINISTRATORE NON RISPONDE DALLA MANCATA DISTRIBUZIONE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Tosi
Sent., 04.07.2018, n. 1370/2018
NEL CASO IN CUI
il socio di una s.r.l. chieda ex art. 2476, co. 6, c.c. il risarcimento del danno subito, per non aver gli amministratori distribuito utili di bilancio nonostante lo statuto ne prevedesse la ripartizione;
IL GIUDICE
considerato che l’azione riguarda il danno subito dal socio come conseguenza diretta dell’atto illecito;
rilevato che il socio identifica il proprio danno nella mancata distribuzione di utili d’esercizio;
considerato che nelle societa’ di capitali gli utili accertati restano nella disponibilità della persona giuridica e generano un credito al dividendo solo a seguito della delibera di distribuzione;
rilevato che la clausola statutaria invocata dal socio prevede la distribuzione degli utili salvo diversa decisione da parte dell’assemblea;
rilevato che, viceversa, gli utili erano stati destinati dall’assemblea a riserva straordinaria;
HA RITENUTO
di rigettare la domanda del socio.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
PER QUANTO VITTORIOSA, LA SRL CHIAMATA IN CAUSA RIMBORSA LE SPESE GIUDIZIALI AL SOCIO ATTORE, ANCHE IN MANCANZA DI APPOSITA DOMANDAIL RIGETTO DELLA DOMANDA NON E' DI PER SE' FATTO DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE
OCCULTAMENTO E DISTRAZIONE DI RICAVI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE
Inserito il 09.03.2020
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