NULLITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Tosi (Pres.); dott.ssa A. Ramon (Rel.); dott.ssa C. Campagner
sent., 04.03.2019, n. 431/2019
NEL CASO IN CUI
il socio impugni il bilancio d’esercizio deducendo la nullita’ dello stesso per plurime violazioni dei principi di veridicita’, chiarezza e precisione, prescritti dagli artt. 2423 e ss cc e chieda al Tribunale di ordinare agli amministratori di convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e/o 2482 ter cc e, in ogni caso, porre in essere ogni ulteriore provvedimento richiesto dalla legge;
IL GIUDICE
ritenuto che non sia compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validita' della delibera di impugnazione del bilancio;
ritenuto che la violazione dei principi di veridicita’, chiarezza e precisione, prescritti dagli artt. 2423 e ss c.c. comporti la nullita’ della delibera di approvazione del bilancio, con conseguente applicabilita’ del termine triennale per l’esercizio della relativa dall’azione;
ritenuto che, quando il vizio denunciato e’ un vizio formale della delibera, l’interesse del socio alla legittimita’ della stessa sia sufficiente alla proposizione dell’impugnativa;
ritenuto che, in tema di determinazione del compenso degli amministratori, a nulla rilevi che l’importo appostato a bilancio sia o meno congruo, qualora difetti in toto la delibera assembleare del compenso;
HA RITENUTO
di accogliere la domanda di nullita’ del bilancio e che non potesse, invece, essere accolta la domanda di ordinare agli amministratori di convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e/o 2482 ter cc, trattandosi di adempimenti non coercibili, in mancanza dei quali sorge una causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2484 cc.
(a cura di Alberto Crivellaro)
Inserito il 27.11.2020
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