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ESCLUSIONE DEL SOCIO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa C. Campagner
sent., 22.02.2019, n. 374

NEL CASO IN CUI

  gli ex amministratori e sindaci, nonche’ soci, di una banca sottoposta ad amministrazione straordinaria, impugnino la delibera con cui il Commissario Straordinario ha disposto la loro esclusione dalla societa’, in ragione delle irregolarita’ rilevate in sede d’ispezione da Banca d’Italia e delle sanzioni da questa irrogate, che la banca è stata costretta a pagare stante il vincolo di solidarieta’, in mancanza di ottemperanza degli interessati

IL GIUDICE

  rilevato che

  -      lo statuto della banca prevede

  • l’esclusione obbligatoria del socio che sia amministratore, sindaco o direttore generale, nel caso di condanna in primo grado in azione di responsabilita’;
  • la possibile esclusione del socio, nel caso in cui abbia arrecato danno alla societa’;

  -    al momento dell’esclusione, l’azione di responsabilita’ non era ancora stata decisa in primo grado;

  -   non costituisce danno il pagamento da parte della banca delle sanzioni irrogate ad amministratori e sindaci da Banca d’Italia, dal momento che la solidarieta’ e’ prevista per legge dall’art. 145 d.lgs. n. 385/1993 (TUB) applicabile pro tempore e che alla banca spetta l’azione di rivalsa

                                                                      HA RITENUTO

di annullare la delibera del Commissario Straordinario che ha escluso i soci.

                                                                                       (a cura di Luca Vedovato)

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Inserito il 30.11.2020