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QUANDO LA COLPA DELL'AMMINISTRATORE VALE A FONDARE LA GIUSTA CAUSA DI REVOCA MA NON L'AZIONE DI RESPONSABILITA'

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 30.1.2019, n. 208/2019

NEL CASO IN CUI

  una spa e un suo amministratore acquistino distinte partecipazioni della medesima societa’ per poi avviare trattative con una srl finalizzata all’acquisizione di dette quote e l’amministratore decida, nel corso della trattativa, di vendere parte della propria partecipazione ad una concorrente della srl.

  Di conseguenza, la spa e gli altri azionisti esercitino azione sociale di responsabilita’ allegando il conflitto di interessi dell’amministratore e chiedendo il risarcimento di una moltitudine di danni, anche per responsabilita’ precontrattuale.

  Viceversa il convenuto chieda il rigetto delle domande e in via riconvenzionale l’accertamento dell’illegittimita’ della revoca dalla carica di amministratore e il risarcimento del danno, avendo il mandato durata triennale

IL GIUDICE

  rilevato che

  - la natura contrattuale della responsabilita’ invocata nei confronti dell’amministratore di spa impone all’attore di allegare compiutamente (i) i profili di inadempimento; (ii) l’esistenza di un danno concreto; (iii) la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e il danno.  

  - il danno e’ elemento dell’azione, ulteriore e distinto rispetto alla condotta illecita del quale va dimostrata anche l’entita’;

  - e’ viceversa onere del convenuto dimostrare di aver agito secondo diligenza;

  - la scelta dell’amministratore di alienare proprie partecipazioni costituisce esercizio della liberta’ a contrarre che, in assenza di un patto parasociale che vieti di vendere senza il preventivo consenso della spa, deve essere riconosciuto;

  - l’illecito consiste quindi non nella decisione di vendere in se’ ma piuttosto nella violazione, da parte dell’amministratore, del dovere di correttezza e lealta' nei confronti della spa che gli imponevano di astenersi da comportamenti che potevano pregiudicare la prosecuzione delle trattative in corso tra la spa e la srl;

  - non risulta peraltro provato il nesso di causa tra la violazione del dovere di correttezza e i danni lamentati, non sufficientemente provati nemmeno nella loro entita’;

  - non vi è nemmeno prova che la srl con cui correvano trattative mirasse all’acquisto delle azioni di proprieta’ dell’amministratore e neppure che le trattative fossero arrivate a una fase avanzata;

  - il danno da responsabilita’ precontrattuale spetta in caso di perdita di occasioni di stipula di contratti altrettanto vantaggiosi e per il rimborso di spese sostenute inutilmente, ma non costituisce in re ipsa danno risarcibile, essendo onere della parte allegare e dimostrare il pregiudizio subito;

  - la delibera con cui la spa ha deciso di promuovere l’azione di responsabilita' e’ stata presa con le maggioranze di legge e quindi implica anche la revoca dell’amministratore;

  - sussiste il diritto in capo all’assemblea di revocare gli amministratori in ogni momento senza che la sussistenza di giusta causa costituisca condizione di efficacia della deliberazione di revoca;

  - la giusta causa ha il solo effetto di escludere il risarcimento del danno per la cessazione anticipata;

  - la violazione dei doveri di lealta’ e correttezza da parte dell’amministratore costituisce nel caso di specie giusta causa di revoca

HA RITENUTO

  di rigettare le domande di parte attrice perche’ infondate;

  di rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto perche’ infondata;

  di compensare ¼ delle spese e condannare gli attori al pagamento dei restanti ¾ in ragione della soccombenza di gran lunga prevalente di questa parte.                                                             

                                                                                                 (a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 11.12.2020