ONERE PROBATORIO NELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa L. Tosi; dott.ssa C. Campagner (Rel.)
sent., 08/03/2019 n. 473/2019
NEL CASO IN CUI
il socio di srl eserciti azione sociale di responsabilita’ nei confronti dell’ex amministratore, gia’ revocato in via cautelare, contestando plurime condotte di mala gestio (false appostazioni in bilancio, omesso pagamento di debiti tributari, operazioni in conflitto di interessi) foriere di danno per la societa’ e questa, prima rappresentata in giudizio dal curatore speciale e poi dal nuovo amministratore nominato, si associ alle domande attoree
IL GIUDICE
- rilevato che il giudizio de quo, avendo ad oggetto il diritto autodeterminato al risarcimento del danno, richiede, sin dall’atto introduttivo, l’allegazione degli addebiti contestati e l’individuazione del danno conseguente e dei criteri per la sua quantificazione;
- considerato che le violazioni in tema di scritture contabili, di bilancio e di obblighi contabili o amministrativi non determinano di per se’ il sorgere di un diritto risarcitorio, in mancanza della prova del danno derivatone;
HA RITENUTO
- di accogliere le domande attoree, limitatamente alle dedotte operazioni compiute dal convenuto in conflitto di interessi con la societa’;
- di condannare, in applicazione dell’art. 2476, comma 4, cc, la societa’ alla rifusione delle spese di lite in favore del socio attore, fermo il regresso della societa’ nei confronti dell’ex amministratore convenuto.
(a cura di Barbara Baessato)

Inserito il 10.02.2021
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