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CRITERI DI FONDATEZZA DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa C. Campagner
sent., 9.4.2020, n. 760/2019

NEL CASO IN CUI

  il fallimento di una srl agisca contro l’amministratore e socio di una srl chiedendo (i) la declaratoria di inefficacia di una cessione di credito e la restituzione della somma; o, in alternativa, (ii) qualora il pagamento sia ritenuto frutto di compensazione di debiti, la declaratoria della sua inefficacia in quanto avvenuto con mezzo diverso dal denaro; o, in ulteriore alternativa, (iii) di dichiarare che il pagamento e’ avvenuto in via preferenziale in violazione del principio di postergazione con conseguente condanna del convenuto a versare identica somma

IL GIUDICE

  rilevato che

- l’allegata cessione di credito in realta’ e’ stata finalizzata ad estinguere un debito di pari importo derivante da un finanziamento socio del convenuto;

- l’estinzione di un debito a mezzo di cessione di credito costituisce mezzo anomalo di pagamento;

- tale pagamento e’ avvenuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza;

- il convenuto rivestiva la doppia qualifica di amministratore/liquidatore della societa’ cedente nonche’ di socio creditore, di talche’ e’ piu’ che presumibile la sua conoscenza dello stato di insolvenza alla data della cessione,

HA RITENUTO

  di dichiarare l’inefficacia della cessione del credito e di ordinare la restituzione della somma al fallimento.  

                                                                                          (a cura di Mattia Carlotto)






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Inserito il 15.02.2021