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TEMPESTIVITA' DELLE RISERVE NELL'APPALTO PUBBLICO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa C. Campagner
sent.,26.4.2019, n. 868/2019

NEL CASO IN CUI

  eseguito un appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, convenuta in giudizio per il pagamento di opere extra e il ristoro di maggiori costi, eccepisca la decadenza dell’appaltatore dalle riserve, per essere state tutte apposte solo in sede di sottoscrizione finale del giornale di contabilita’ e dello stato dei lavori;

IL GIUDICE

  considerato che

- l’appaltatore deve iscrivere tempestivamente le riserve sia nel registro di contabilita’, quando presentato, sia nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle;

- per atto idoneo, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del regolamento n. 207/2010, si intende ogni atto, amministrativo o contrattuale, ove si esplichi il contraddittorio fra appaltatore e stazione appaltante, come per esempio l’atto di sottomissione alle varianti, l’ordine di servizio, il certificato di fine lavori o l’atto di accertamento ex art. 136, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;

rilevato che

- l’appaltatore ha sottoscritto il registro di contabilita’ senza obiezioni in occasione dei primi sei SAL;

- dopo il sesto SAL, l’appaltatore ha apposto riserve nel registro di contabilita’ non appena gli fu sottoposto, ma non ha fatto altrettanto negli atti sottoposti prima e idonei a riceverle, come gli ordini di servizio, il certificato di fine lavori e presa in consegna provvisoria, il verbale redatto ex art. 136, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006;

HA RITENUTO

  di dichiarare decaduta la parte attrice dalle riserve formulate.

 

(a cura di Riccardo Barolo)

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Inserito il 24.02.2021