DOMANDE IN PRIMA MEMORIA ISTRUTTORIA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa C. Campagner
sent., 26.4.2019, n. 868/2019
NEL CASO IN CUI
l’attore, in ragione di una sopravvenienza, introduca tre domande nella prima memoria istruttoria, senza che il convenuto ne eccepisca l’inammissibilita’;
IL GIUDICE
rilevato che la prima e la terza delle domande sopravvenute sono del tutto nuove, non rientranti nel concetto di emendatio libelli, non conseguenti alle difese del convenuto e non fondate su fatti sopravvenuti alla notifica dell’atto introduttivo;
rilevato che la seconda domanda pare sovrapporsi ad altra proposta con atto di citazione;
HA RITENUTO
d’ufficio inammissibili la prima e la terza domanda perche’ tardive; ammissibile, invece, la seconda domanda, in tanto in quanto si sovrapponga ad altra domanda tempestivamente proposta.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
PENALE RIDUCIBILE AD EQUITA' ANCHE D'UFFICIODOMANDE IN PRIMA MEMORIA ISTRUTTORIA
TEMPESTIVITA' DELLE RISERVE NELL'APPALTO PUBBLICO
Inserito il 24.02.2021
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