INTERPRETAZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE APPARENTEMENTE CONTRASTANTI SULLA COMPETENZA ARBITRALE
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa L. Torresan
sent., 07.06.2019, n. 1021/2019
NEL CASO IN CUI
un socio abbia impugnato la delibera del consiglio di amministrazione riguardante la sua esclusione avanti il Tribunale, in conformita’ a una clausola statutaria riproducente la previsione di cui all’art. 2533 terzo comma cc, e la societa’ convenuta abbia, per contro, eccepito il difetto di competenza del Tribunale in base a clausola compromissoria contenuta in altro articolo dello statuto
IL GIUDICE
rilevato come il contrasto tra le clausole statutarie interessate si risolva in mera apparente antinomia, dal momento che l’articolo inerente la clausola compromissoria prevale sulla previsione statutaria che individua nel Tribunale l’organo competente a decidere sull’opposizione proposta avverso la delibera di esclusione
HA RITENUTO
di dichiarare la competenza arbitrale, disponendo all’uopo la translatio iudicii
a. perche' la clausola compromissoria, pur disciplinando le deroghe alla competenza arbitrale, non menziona l’ipotesi della esclusione del socio;
b. perche’, giusta l’interpretazione sistematica che l’art. 1363 cc impone, la collocazione della clausola compromissoria nella disciplina generale e di chiusura, diversamente dall’altra previsione statutaria che trova collocazione nella disciplina sostanziale, assume rilievo dirimente nella soluzione di questione prettamente processuale quale quella della competenza;
c. e perche’, se viceversa fosse riconosciuta la competenza del Tribunale nel caso di impugnazione relativa alla delibera di esclusione, si assisterebbe a una irragionevole scissione della competenza nei confronti dell’attore che si dolesse altresi’ di altre sanzioni disciplinari che lo statuto pone a carico del socio inadempiente, tutte riconducibili all’ambito di operativita’ della clausola compromissoria, e tale svantaggio processuale a carico del socio avverrebbe in spregio al canone di buona fede che permea l’attivita’ interpretativa ex art. 1366 cc.
(a cura di Maria Laura Visconti)
Inserito il 12.03.2021
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