IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO AL SOCIO DI SRL PER DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI ATTIVITA' DI CONCORRENZA SLEALE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott.ssa L. Tosi (Pres.); dott.ssa C. Campagner (Rel.); dott.ssa L. Torresan
sent., 10.06.2019, n. 1283/2019
NEL CASO IN CUI
un socio di srl abbia proposto, al fine di paralizzare l’avversa pretesa di pagamento del corrispettivo di cessione di quota, domanda volta all’accertamento di attivita' di concorrenza sleale commessa dal socio cedente, concretizzatasi nell’aver indirizzato i clienti della societa’ ad altra concorrente, costituita contestualmente alla determinazione di trasferire la propria partecipazione sociale
IL GIUDICE
rilevato come l’obbligo di non porre in essere attivita' concorrente non discendesse ne’ dal preliminare di cessione di quote ne’ dal contratto traslativo definitivo
HA RITENUTO
la carenza di legittimazione attiva in capo al socio che chiedesse l’accertamento di attivita' concorrenziale illecita, invocata quale inadempimento che giustificasse la risoluzione del contratto di cessione di quote, dal momento che la fonte di tale obbligo non ha natura contrattuale, bensi' deriva dall’art. 2598 n. 3) cc, e tale previsione concerne i soli imprenditori quali unici destinatari di danni diretti da concorrenza sleale, con la conseguenza che esula da tale ambito la qualita' di socio della societa' destinataria di concorrenza sleale, il quale puo' al piu' lamentare un danno indiretto derivante dalla lesione del patrimonio sociale. Se viceversa fosse riconosciuta anche ai soci una legittimazione cumulativa con la societa', si assisterebbe, in caso di richiesta risarcitoria, a una duplicazione delle voci di danno risarcibili.
(a cura di Maria Laura Visconti)

Inserito il 25.04.2021
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