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LA COMPETENZA PER MATERIA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa C. Campagner (Rel.)
sent., 02/05/2019 n. 930/2019

NEL CASO IN CUI

  una societa’ promuova azione di risarcimento danni, anche ai sensi dell’art. 2394 cc, nei confronti di amministratori e sindaci di srl, rimasta inadempiente al contratto stipulato con l’attrice, ed i convenuti eccepiscano l’incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, per l’estraneita’ delle domande proposte al disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, riguardante, esclusivamente, le cause ed i procedimenti relativi a “rapporti societari”, dovendosi intendere per tali i soli rapporti interni alla societa’, che traggono origine e fondamento dal rapporto di societa’, con esclusione di quelli intrattenuti dalla societa’ con i terzi   

IL GIUDICE

  • rilevato che sono attribuite alle Sezioni Specializzate le azioni di responsabilita’ da chiunque promosse contro gli organi sociali ed il soggetto incaricato della revisione legale per fatti illeciti commessi nei confronti della societa’ che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;
  • rilevato, altresi’, che l’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003 individua anche tutte le ipotesi di opposizioni da parte dei creditori nei casi di operazioni societarie, ad indicare che la locuzione “rapporti societari” ricomprende ogni rapporto che coinvolge terzi, come i creditori o i soggetti danneggiati

HA RITENUTO

  di rigettare l’eccezione, sollevata dai convenuti, di incompetenza per materia delle sezioni specializzate adite.

 

(a cura di Barbara Baessato)  

 






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Inserito il 29.04.2021