PAGAMENTI PREFERENZIALI IN SITUAZIONE DI CRISI
Dott. Lina Tosi (Pres.); Dott. Lisa Torresan (Rel.); Dott. Chiara Campagner
sent., 5.6.2019, n. 1227/2019
NEL CASO IN CUI
una societa’, socia e partner commerciale di una srl, agisca in responsabilita’ nei confronti degli amministratori della partecipata lamentando un danno derivante da arbitraria e sistematica dilazione nel saldo dei crediti di fornitura vantati da parte attorea a vantaggio di altre societa’ e, successivamente al fallimento della srl, riassuma l’azione individuale esercitata in proprio nome e per proprio conto,
IL GIUDICE
rilevato che
- l’attore, pur rivestendo la qualita’ di socio della srl ormai fallita, nel riassumere il giudizio aveva inteso coltivare una domanda risarcitoria che poggiava sulla lesione del proprio diritto di credito, il cui titolo derivava non tanto dal rapporto societario, quanto dall’essere fornitrice e quindi creditrice della fallita;
- l’unico soggetto legittimato, dopo il fallimento, a coltivare l’azione spettante ai creditori sociali e’ il curatore;
- il danno patito dal creditore a causa di pagamenti preferenziali e’ un pregiudizio derivante dall’insufficienza del patrimonio sociale all’integrale soddisfacimento dei creditori;
- tale danno e’, per il creditore, un danno riflesso provocato dall’impoverimento del patrimonio sociale, e non un danno diretto;
- e’ principio che la condotta di pagamenti preferenziali in una situazione di crisi costituisce violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio del fallito, suscettibile di cagionare un danno all’intera massa dei creditori,
HA RITENUTO
di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’attore a riassumere il giudizio e l’improseguibilita’ del giudizio medesimo;
di compensare le spese per la fase precedente alla riassunzione e condannare l’attore alla integrale rifusione delle spese per la fase successiva.
(a cura di Mattia Carlotto)
Inserito il 17.12.2021
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