OPERAZIONI BACIATE CONCLUSE CON IMPRESA BANCARIA MESSA POI IN L.C.A
Dott.ssa L. Guzzo (Pres.), dott. L. Boccuni (rel.), dott.ssa A. Ramon,
19.6.2019 R.G. n. 6682/2016
NEL CASO IN CUI
sono state formulate domande di nullita’, annullamento, risoluzione di contratti di finanziamento collegati a quelli di acquisto di azioni del medesimo istituto di credito convenuto, nonche’ di condanna e di estinzione per compensazione del debito verso la banca
IL GIUDICE
data l’analogia di disciplina tra fallimento e liquidazione coatta delle imprese bancarie; mutuati i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza in tema di fallimento per cui restano escluse dalle regole dell’accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, quali le domande di nullita’, annullamento, risoluzione di un contratto, dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l’impresa soggetta a procedura concorsuale,
HA RITENUTO
improseguibili le domande di condanne, nonche’ quelle di accertamento dei crediti verso la procedura con le conseguenti pretese di compensazione, rimettendo in istruttoria per le altre.
(a cura di Annalisa Dal Bo)
Inserito il 21.12.2021
|