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IMPROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE FORMULATE NEI CONFRONTI DELLA BANCA IN L.C.A. E IMPROSEGUIBILITA' DEL GIUDIZIO

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 16.04.2019, n. 822/2019
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel. Est.), dott. L. Boccuni, dott.ssa L. Torresan

NEL CASO IN CUI 

il socio (correntista) della Banca s.c.p.a. in l.c.a. abbia riassunto nei confronti della liquidatela il giudizio promosso al fine di ottenere la (parziale) risoluzione per inadempimento del contratto di deposito e amministrazione titoli, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, e quest’ultima, costituendosi, abbia eccepito l’improcedibilita’ delle domande attoree, nonche’ la incompetenza del Tribunale adito in riassunzione ai sensi dell’art. 83 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.)

IL GIUDICE

richiamato il disposto dell’art. 83 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in forza del  quale contro la banca in l.c.a. non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione (neppure in via cautelare, ovvero esecutiva, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, del medesimo decreto), a garanzia della par condicio creditorum;

richiamato inoltre, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a tutela del ceto creditorio, ogni credito verso la l.c.a. deve essere fatto valere in sede concorsuale, con conseguente improcedibilita’ delle domande (di condanna e di mero accertamento) formulate dinanzi al Giudice ordinario (alla cui cognizione vengono demandati gli eventuali giudizi di opposizione allo stato passivo);

rilevata la improponibilita’ e improcedibilita’ delle azioni di accertamento e costitutive promosse nei confronti della l.c.a., in quanto strumentali al soddisfacimento delle pretese del creditore al di fuori della procedura concorsuale, e, pertanto, lesive della par condicio creditorum;

rilevato che, nel caso concreto, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento era prodromica all’accoglimento della domanda risarcitoria attorea, ed era improcedibile alla pari di quest’ultima, incidendo entrambe sulla esatta individuazione del passivo;

rilevato che, di conseguenza, le domande attoree avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al Giudice competente ai sensi dell’art. 83 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385

HA RITENUTO 

di dichiarare la improseguibilita’ del giudizio compensando le spese di lite, considerato che la messa in liquidazione della Banca era avvenuta nelle more della riassunzione, e considerate, inoltre, l’assenza di istruttoria e la adesione di parte attrice alla eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta.

(a cura di Alessia De Pra)

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Inserito il 28.12.2021