BANCA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:DOMANDE DI NULLITA', ANNULLABILITA', INEFFICACIA, RISOLUZIONE DI CONTRATTI - PROCEDIBILITA' E COMPETENZA
dott.ssa L. Guzzo (Pres. Rel); dott. A. Ramon; dott.ssa L.Torresan
sent., 02.07.2019, n. 1532/2019
NEL CASO IN CUI
una parte domandi in via ordinaria nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa la declaratoria di nullità, annullabilità, inefficacia o risoluzione di contratti di conto corrente, finanziamento, deposito, acquisto e cessione di azioni, e conseguentemente domandi l’accertamento dell’insussistenza di crediti della banca stessa verso di lei in forza di quei contratti, e la banca eccepisca l’inammissibilità/improcedibilità delle domande nonché l’incompetenza del tribunale adito ai sensi dell’art. 83 TUB
IL GIUDICE
rilevato che l’improcedibilita'/improseguibilita' delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in procedura e che incidono sull’accertamento del passivo (anche qualora dette domande siano di accertamento o costitutive ma vengano invocate quale presupposto del credito verso l’impresa in procedura), mentre non riguarda quelle domande che non hanno al suddetta valenza ma sono volte ad ottenere pronunce ulteriori e diverse, che non rientrano a priori nei poteri e nella competenza della procedura;
rilevato, di conseguenza, che sono escluse dalle regole dell’accertamento concorsuale e dalla formazione del passivo le domande di accertamento o costitutive - come possono essere quelle di nullita', annullamento, risoluzione di un contratto - volte ad ottenere non la partecipazione al concorso della parte ma la liberatoria della stessa da un obbligo verso l’impresa in procedura;
rilevato che la parte ha formulato domande di nullita', annullabilita', inefficacia o risoluzione chiedendo che venga accertata l’insussistenza di crediti della banca in liquidazione coatta amministrativa ( o dei suoi aventi causa) nei suoi confronti, quindi che le domande della parte, funzionali solo all’accertamento negativo del credito della banca, sono in ragione di cio' procedibili;
HA RITENUTO
di dichiarare procedibili le domande attoree, rimettendo la causa in istruttoria.
(a cura di avv. Sabrina Fattore)
Inserito il 20.01.2022
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