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BANCA IN LCA: LE DOMANDE AZIONATE IN SEDE ORDINARIA SONO IMPROCEDIBILI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa L. Tosi (Rel.); dott.ssa A. Ramon
sent., 13.03.2019, n. 511/2019

NEL CASO IN CUI 

  il cliente della banca abbia lamentato l’inadempimento di essa per avergli suggerito di acquistare, nel corso degli anni, sia azioni della stessa banca sia obbligazioni convertibili (e poi effettivamente convertite) nelle predette azioni, e abbia dunque chiesto la restituzione delle somme investite oltre al ristoro dei danni subiti per avere in portafoglio titoli sostanzialmente illiquidi in ragione del dissesto della banca, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio già avviato

IL GIUDICE 

  rilevato come l’art. 83, comma 3, d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) imponga di proporre qualsivoglia domanda idonea a incidere sulla massa liquidatoria esclusivamente al giudice della procedura;

  rilevato come le domande di parte attrice, anche quelle volte a ottenere l’accertamento del mancato perfezionamento degli ordini di investimento ovvero il loro annullamento, fossero tutte volte a ottenere la condanna al pagamento della banca, e quindi a incidere sulla entità della massa concorsuale;

  rilevato, dunque, che tali domande non possano essere trattate avanti il giudice ordinario in quanto ciò, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, comporterebbe una indebita deroga al principio del necessario concorso;

HA RITENUTO 

  di dichiarare la improseguibilita’ del giudizio (ordinario), compensando le spese di causa tranne quelle successive all’avvenuta conoscenza della messa in liquidazione della banca, le quali devono porsi esclusivamente a carico di parte attrice che, malgrado cio’, ha insistito nel merito delle proprie pretese.

                                                                                (a cura di Elisa Cendron)

 

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Inserito il 24.01.2022