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PROSEGUIBILITA' DELLE DOMANDE CONTRO LA BANCA IN L.C.A., RESTITUZIONE E COMPENSAZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Lina Tosi (Pres. Est.); dr.ssa Alessandra Ramon; dr. Chiara Campagner.
Sent., 26.04.2019 n. 879/2019

NEL CASO IN CUI

- l’attrice affermi di essere stata piu’ volte indotta ad acquistare azioni della banca utilizzando in parte somme che le venivano date a mutuo;

- l’attrice deduca la nullita’ dell’acquisto delle azioni della Banca per violazione dell’art. 2358 cc o comunque per illiceita’ della causa, ovvero, in subordine, vizio del consenso – errore o dolo – inficiante l’acquisto o in estremo subordine inadempimento della banca all’obbligo generare di correttezza degli intermediari finanziari con conseguente condanna della banca a restituire il prezzo pagato per l’acquisto delle azioni con l’eventuale compensazione dell’importo con il maggior debito dipendente dal mutuo in essere, oltre a risarcire il danno;

- successivamente all’introduzione della vertenza l’Istituto bancario sia stato posto in stato di liquidazione coatta amministrativa e la causa sia stata riassunta avanti il Tribunale Ordinario

IL GIUDICE

rilevato che:

- l’art. 83 comma 3 TUB va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa;

- il giudice ordinario non puo’ conoscere delle domande restitutorie che la parte attrice proponesse esplicitamente, come non puo’ conoscere delle domande risarcitorie.

- la domanda volta ad ottenere la depurazione del conto corrente su cui sono stati appoggiati i movimenti conseguenti ai contratti dalle poste negative conseguenti ai contratti (in tesi invalidi) e’ una domanda che, ove il conto sia chiuso, ha chiaro contenuto restitutorio; ove il conto sia ancora aperto, essa e’ domanda di accertamento ma chiaramente volta a porre le basi per un credito restitutorio, essendo questione di mero fatto che l’esito dell’eventuale ricalcolo vada semplicemente a ridurre un saldo attuale negativo, o addirittura determini un saldo a favore del cliente.

- allo stesso modo non puo’ il Giudice Ordinario procedere a quegli accertamenti di “depurazione del conto” conseguenti alla pronuncia demolitoria che certamente sono, a conto aperto, tutto cio’ che il cliente puo’ chiedere, e che gli viene in generale riconosciuto avere interesse a chiedere, ma che sono la prefigurazione di una domanda restitutoria.

- la finale e ultima richiesta di compensazione dei rispettivi debiti/crediti cela anch’essa chiari profili restitutori: l’invocata “compensazione” del debito del finanziato con il prezzo delle azioni e con gli interessi addebitati attiene dunque, in realtà, non gia’ a prefigurate contropretese della liquidatela – tali importi, anch’essi a debito del cliente, sono stati gia’ onorati - ma a pretese restitutorie del cliente medesimo, di per se’ sottratte alla cognizione del giudice ordinario.

HA RITENUTO

di dichiarare improseguibile la causa relativa

- all’accertamento dell’illegittimita’/inefficacia degli addebiti sul conto corrente correlati all’acquisto delle azioni;

- al determinare ed accertare il saldo dare avere del conto corrente;

- alla compensazione delle somme addebitate dall’Istituto a titolo di prezzo per le operazioni contestate nonche’ a titoli di interessi sui correlati finanziamenti, spese e imposte addebitate con le somme risultanti a debito in relazione ai finanziamenti erogati ed utilizzati per l’acquisto delle azioni;

- alla condanna della Banca a risarcire i danni conseguenti patiti dall’attrice.

(a cura di Mario Furno)

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Inserito il 26.01.2022