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PROSEGUIBILITA' DELLE DOMANDE CONTRO LA BANCA IN L.C.A.,

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Lina Tosi (Pres.); dr.ssa Alessandra Ramon (Giudice Rel.); dr. Chiara Campagner.
Sent., 26.04.2019 n. 878/2019

NEL CASO IN CUI

- gli attori deducano la nullita’ dell’operazione avente ad oggetto l’acquisto di azioni della Banca tramite finanziamento della Banca stessa per violazione dell’art. 2358 c.c., il dolo della banca nell’operazione di collocamento, la risoluzione del contratto per carenza dei presupposti, censurando la violazione dei doveri del collocatore e concludano chiedendo pronunce demolitorie o di accertamento della inefficacia dei contratti di finanziamento e di acquisto, con condanna della Banca alle conseguenti prestazioni restitutorie e al risarcimento del danno, in misura pari alla perdita di valore delle azioni.

- successivamente all’introduzione della vertenza l’Istituto bancario sia stato posto in stato di liquidazione coatta amministrativa e la causa sia stata riassunta da parte attrice

IL GIUDICE

rilevato che:

- la prima parte dell’art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale - valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura;

- l’art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all’art. 24 l. fall., riguarda le azioni derivanti dal fallimento;

- l’art. 83 comma 3, esprimendo principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa;

- le domande demolitorie sono accompagnare dalla richiesta di accertare “che nulla e’ a quest’ultima dovuto in forza di tale contratto”;

- la parte non potrebbe ottenere dalla procedura concorsuale una pronuncia che accerti l’inesistenza di un credito della procedura medesima verso il terzo;

HA RITENUTO

Di dichiarare

- improseguibile la causa per la domanda avente ad oggetto l’accertamento che la banca e’ tenuta al risarcimento in favore degli attori del danno a questi cagionati in forza dell’inadempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs n. 58/1998 e dal Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 2007;

- procedibile avanti il giudice ordinario la domanda afferente l’accertamento della inesistenza del debito di restituzione delle somme oggetto di affidamento;

disponendo la separazione di tale domanda e rimettendo la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

(a cura di Martina Savegnago)

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Inserito il 26.01.2022