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PROSEGUIBILITA' DELLE DOMANDE FORMULATE CONTRO LA BANCA IN L.C.A.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Lina Tosi (Pres.); dr.ssa Alessandra Ramon (Giudice Rel. Est.); dr. Chiara Campagner.
Sent., 26.04.2019 n. 875/2019

NEL CASO IN CUI

- gli attori, con il primo atto di citazione, hanno chiesto l’accertamento della nullita’ della sottoscrizione di azioni e dei correlativi finanziamenti, la condanna della Banca alla restituzione in loro favore del complessivo importo versato, con gli interessi legali, la compensazione tra le somme dovute dall’istituto e il debito residuo sussistente in capo agli attori nei confronti della banca in relazione ai finanziamenti utilizzati per l’acquisto delle azioni, con accertamento di nulla dovere, e la condanna della banca al risarcimento del danno;

- con il secondo atto di citazione in riassunzione – successivo alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca – gli attori hanno limitato le domande alla nullita’ degli acquisti e dei finanziamenti, all’accertamento di nulla dovere alla Banca, se del caso previa compensazione, con conseguente rideterminazione del saldo avere dei conti correnti intestati agli attori, una volta operata la compensazione.

IL GIUDICE

rilevato che:

- tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa, o che costituiscano la premessa per una pretesa contro la massa, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili a meno che il pretesto creditore non abbia espressamente dichiarato di voler ottenere un titolo da utilizzare contro il debitore solo dopo il suo ritorno in bonis;

- l’istituto della liquidazione coatta amministrativa non ammette, diversamente dal fallimento, il ritorno in bonis della banca, sicche’ l’ottenimento di un titolo giudiziale - afferente ad azioni di accertamento o costitutive -, che non potrebbe mai essere messo in esecuzione nei confronti del convenuto, non puo’ rivestire per chi agisce alcuna utilita’ concreta;

- avendo gli attori restituito alla banca convenuta gli importi oggetto dei finanziamenti, le domande di accertamento della nullita’ dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni costituiscono il presupposto logico della domanda, da far valere in sede concorsuale, volta alla restituzione degli importi e/o al risarcimento del danno;

- l’idoneita’, nel caso di specie, delle domande ad incidere sul patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa presupponendo le stesse la premessa di una pretesa nei confronti della massa;

- ciò che rileva, ai fini della valutazione della improcedibilita’ delle domande, e’ il petitum sostanziale, che, nella fattispecie in esame, e’ la restituzione degli importi pagati per estinguere il finanziamento;

HA RITENUTO

di dichiarare improcedibili le domande proposte dagli attori

(a cura di Mario Furno)

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Inserito il 26.01.2022