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PROSEGUIBILITA' DELLE DOMANDE CONTRO LA BANCA IN L.C.A. E ONERE DI ALLEGAZIONE DELL'ATTORE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres. Est.); dott.ssa A. Ramon; dott.ssa C. Campagner
Sent., 26.04.2019 n. 870/2019

NEL CASO IN CUI

- l’attore agisca nei confronti dell’Istituto Bancario affermando di aver acquistato reiteratamente azioni della Banca convenuta mediante concessioni di fido e chieda - previa declaratoria di simulazione relativa, sotto il profilo soggettivo, di nullita’, annullabilita’ e risoluzione per grave inadempimento dei contratti - di sentir accertare e dichiarare di nulla dovere alla Banca convenuta, ovvero di aver diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo in esecuzione dei contratti stessi, ovvero di sentir accertare e dichiarare in via subordinata l’obbligo della Banca di riacquisto dei titoli;    

- successivamente all’introduzione della vertenza l’Istituto bancario e’ posto in stato di liquidazione coatta amministrativa e la causa e’ riassunta avanti il Tribunale Ordinario;

IL GIUDICE

rilevato che:

- l’art. 83 comma 3 TUB va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa;

- la pronuncia demolitoria o di accertamento di nullita’ o inefficacia del contratto in generale, da un lato apre la via all’accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste ex contractu), ammissibili avanti il Tribunale Ordinario; ma essa dall’altro lato puo’ costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (ex nullitate) o risarcitorie che invece non sono ammissibili;

- l’attore e’ strettamente avvinto dall’onere di allegazione e di prova del fondamento delle sue pretese che non e’ surrogato dagli elementi che possono trarsi dal libro soci e meno ancora da un ordine di esibizione;

HA RITENUTO

- procedibili le domande dell’attore in cui chiede accertarsi che egli nulla deve alla Banca, - intese come afferenti la copertura dell’affidamento ancora in essere – poiche’ la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura;

- improseguibili le domande di restituzione delle somme e di riacquisto in quanto tali domande che se accolte andrebbero a disporre delle risorse della massa o porrebbero la premessa per una incisione nella distribuzione dell’attivo;

disponendo la separazione di tali domande, senza necessita’, allo stato, di formare nuovo fascicolo;

- dichiara la nullita’ della domanda di parte attrice per quanto afferente ad acquisti di titoli diversi da quelli fatti nel 2013 e nel 2014, in quanto parte attrice ha affermato non saper dire e documentare data, prezzo, numero di azioni.

(a cura di Mario Furno)

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Inserito il 26.01.2022