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BANCA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NULLITA' ANNULLABILITA' RISOLUZIONE DI CONTRATTI - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE -PROCEDIBILITA'

Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa
dott.ssa A. Ramon (Pres.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa L.Torresan (Rel.)
sent., 01.07.2019, n. 1510/2019

NEL CASO IN CUI

più parti domandino in via ordinaria nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa la declaratoria di nullita' e/o annullamento e/o risoluzione di operazioni di acquisto di azioni della banca stessa e di correlati finanziamenti, chiedendo altresì, oltre all’accertamento negativo del loro debito, la rideterminazione del saldo dare avere tra loro e la banca, con compensazione, in via alternativa, dei rispettivi debiti con i crediti vantati, e la banca eccepisca l’inammissibilita’/improcedibilita’ delle domande nonché l’incompetenza del tribunale adito ai sensi dell’art. 83 TUB

IL GIUDICE

rilevato che l’inammissibilita’/improcedibilita’ delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa bancaria va riferita alle sole domande che siano volte ad ottenere un titolo che consenta alla parte che agisce di incidere sulla massa attiva della liquidazione;

rilevato, quindi, che l’art. 83 TUB non riguarda le domande volte ad ottenere l’accertamento negativo di un debito nei confronti della procedura, al solo fine di essere liberati dall’obbligo di pagamento, senza vantare alcuna pretesa nei confronti della massa;

rilevato altresì che l’eccezione di compensazione può essere efficacemente sollevata solo qualora  si ponga come reazione ad una domanda di condanna proposta dalla procedura nei confronti del proprio debitore in bonis, e non già come rimedio preventivo  volto a paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto in stato di liquidazione coatta ( art. 83, comma 3, bis, TUB);

rilevato, di conseguenza, che sono procedibili solo le domande volte ad ottenere una pronuncia che accerti, con efficacia di giudicato, che gli attori nulla devono alla procedura, con liberazione degli stessi dagli obblighi nascenti da contratti nulli, annullabili o risolvibili;

HA RITENUTO

di dichiarare improseguibili tutte le domande di condanna e le domande di accertamento di crediti  a qualsiasi titolo vantate dagli attori, e le conseguenti pretese di compensazione, e di dichiarare proseguibili le sole domande attoree funzionali all’accertamento negativo di crediti della banca, rimettendo allo scopo la causa in istruttoria.

 (a cura di avv. Sabrina Fattore)     

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Inserito il 08.02.2022