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BANCA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DOMANDE DI NULLITA' ANNULLABILITA' RISOLUZIONE INEFFICACIA DI CONTRATTI - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - PROCEDIBILITA'

Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di Impresa
dott.ssa L. Guzzo (Pres. rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa C. Campagner
sent., 02.07.2019, n. 1530/2019

NEL CASO IN CUI

una parte domandi in via ordinaria nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa la declaratoria di nullita' e/o annullamento e/o risoluzione e/o inefficacia di contratti di acquisto di azioni della banca stessa e correlati finanziamenti e aperture di credito, chiedendo altresì, oltre all’accertamento negativo del suo debito, la condanna della banca al pagamento del relativo credito restitutorio o risarcitorio, con compensazione  dei rispettivi debiti con i crediti vantati, e la banca eccepisca l’inammissibilita'/improcedibilita' delle domande nonchè l’incompetenza del tribunale adito ai sensi dell’art. 83 T.U.B. 

IL GIUDICE

rilevato che l’inammissibilita’/improcedibilita’ delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa di un’impresa bancaria riguarda tutte le domande funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in liquidazione, le quali, nel rispetto della par condicio, devono essere fatte valere solo in via concorsuale;

rilevato che, invece, devono ritenersi procedibili/proseguibili le domande finalizzate unicamente a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso l’impresa bancaria sottoposta alla liquidazione coatta;

rilevato altresì che, alla luce della previsione di cui all’art. 56, primo comma, L.F.,  richiamato dall’art. 83 comma terzo, bis T.U.B., la compensazione è ammissibile solo in forma di eccezione, al fine di paralizzare una  pretesa di pagamento della procedura, pretesa che nel caso di specie la banca non ha fatto valere in questo giudizio;

rilevata, di conseguenza, la proseguibilita’ delle sole domande volte all’accertamento negativo del debito di parte attrice, con liberazione della stessa dagli obblighi nascenti da contratti nulli, annullabili o risolvibili;

rilevato che, con riferimento alle domande proseguibili non può essere accolta l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca ai sensi dell’art. 83, comma terzo, T.U.B.,  giacché tali domande non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa;

HA RITENUTO

di dichiarare improseguibili le domande attoree di condanna restitutoria e risarcitoria e la pretesa di disporsi la compensazione, rimettendo la causa in istruttoria solo per le domande funzionali all’accertamento negativo di crediti della banca.

 (a cura di avv. Sabrina Fattore)     

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Inserito il 08.02.2022