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PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA CONTRO BANCA IN LIQUIDAZIONE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa - sent., 20.05.2019, n. 1086/2019 - dott.ssa Lina Tosi (Pres.); dott.ssa Chiara Campagner (Giudice Rel.); dott.ssa. Alessandra Ramon

NEL CASO IN CUI

-         L’attore con atto di citazione chieda di: accertare la nullità ex art. 23, T.U.F. o ex art. 1352 c.c. o ex art. 2358 c.c., degli acquisti azionari e obbligazionari compiuti dalla banca convenuta in nome dell’attore con conseguente condanna alla restituzione del prezzo pagato; accertare l’annullabilità dei medesimi acquisti azionari e obbligazionari ex artt. 1427 e ss. c.c.; dichiarare la risoluzione degli acquisti compiuti dalla banca in nome dell’attore per violazione degli obblighi di cui alle disposizioni del T.U.F. e del Regolamento intermediari applicabili ratione temporis con restituzione del prezzo pagato e condanna al risarcimento dell’ulteriore danno;

-         nel corso del giudizio la Banca venga sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

IL GIUDICE

Rilevato che:

-         ai sensi degli artt. 83 e ss. del T.U.B. in materia di domande promosse contro banche in liquidazione coatta amministrativa, devono ritenersi improcedibili in sede ordinaria, in quanto devolute al Giudice della liquidazione, non solo le azioni di ripetizione e condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive ad esse strumentali, poiché finalizzate all’insinuazione al passivo del relativo credito;

-         la ratio dell’art. 83, terzo comma, T.U.B. è quella di devolvere al Giudice della procedura l’accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum, nonché di tutti gli antecedenti logico-giuridici che ne costituiscono il presupposto;

-          il discrimen tra procedibilità o meno della domanda passa per l’esame del bene della vita che la parte intende ottenere: solo se le domande di accertamento o costitutive perseguono scopi diversi ed ultronei rispetto all’accertamento del passivo fallimentare e quindi esorbitanti rispetto ai poteri del Giudice della procedura, esse sono procedibili se proposte avanti al giudice ordinario;

-         le domande di parte attrice erano tutte finalizzate all’ottenimento di una sentenza di condanna al pagamento della Banca e quindi strumentali all’insinuazione al passivo del relativo credito;

HA RITENUTO

-         di dichiarare l’improseguibilità del giudizio.

 

(a cura di Matteo De Poli)

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Inserito il 11.03.2022