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PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA CONTRO BANCA IN LIQUIDAZIONE

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa - sent., 27.05.2019, n. 1126/2019 - dott.ssa Liliana Guzzo (Pres.); dott.ssa Lina Tosi. (Giudice Rel.); dott.ssa Chiara Campagner

NEL CASO IN CUI

 

-         l’attore agisca nei confronti della propria banca allegando di aver acquistato dalla stessa azioni e obbligazioni convertibili e di aver concluso con essa un contratto di affidamento in conto corrente chiedendo – previa declaratoria di simulazione relativa nonché di nullità, annullabilità e risoluzione per grave inadempimento del contratto – di: accertare di non essere debitore della convenuta; accertare il diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo in esecuzione degli obblighi derivanti dall’acquisto di azioni e obbligazioni; accertare e dichiarare l’obbligo della banca al riacquisto dei titoli oltre al risarcimento dei danni subiti;

 

IL GIUDICE

 

rilevato che:

-         ai sensi degli artt. 83, terzo comma, T.U.B. e 209 della Legge fallimentare, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione, devono sottostare alla procedura di verificazione dei crediti di cui alle predette norma;

-         non può essere negata la proseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta nell’ambito della procedura di liquidazione;

 

HA RITENUTO

 

-         procedibili le domande dell’attore in cui chiede che si accerti che egli nulla deve alla Banca, in quanto l’attore non potrebbe ottenere una pronuncia che accerti l’inesistenza di tale suo debito verso la procedura nell’ambito della procedura concorsuale;

-         improseguibili le domande di restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo in esecuzione dei contratti di acquisto dei titoli e di risarcimento dei danni in quanto, se accolte, andrebbero a disporre delle risorse della massa o porrebbero la premessa per una incisione nella distribuzione dell’attivo.

 

 (a cura di Matteo De Poli)

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Inserito il 11.03.2022