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INAMMISSIBILITA' DELLA DELIBERA IMPLICITA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DI AMMINISTRATORE IN SEDE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Liliana Guzzo (Pres.);
dr.ssa Chiara Campagner (Rel. ed Est.);
dr. Sara Pitinari.
Sent., 12.02.2020 n. 279/2020

NEL CASO IN CUI

- l’Amministratore di una Srl, cessato dalla carica, abbia chiesto ed ottenuto provvedimento monitorio nei confronti della societa’ affermando di aver maturato il compenso per l’attivita’ svolta in quanto iscritto tra le passivita’ del bilancio approvato nel corso degli anni dall’assemblea dei soci;

- la societa’ abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo l’assenza della deliberazione da parte dell’Assemblea dei soci di determinazione del compenso dell’amministratore;

IL GIUDICE

rilevato che:

- l’amministratore, ancorche’ lo statuto o l’assemblea non gli attribuisca alcun compenso, e’ facoltizzato a ricorrere al giudice per ottenere la determinazione del compenso, che gli spetta in ogni caso, essendo tale attività presunta onerosa, laddove l'eventuale rinuncia tacita potrebbe ricavarsi solo da un comportamento assolutamente incompatibile;

- in difetto di una specifica disciplina per le Srl in tema di determinazione del compenso dell’amministratore appare applicabile in via analogica l’art. 2389 cc, il quale, avendo natura imperativa, da’ luogo alla nullita’ degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte dell’amministratore;

- l’art. 2364 cc distingue la deliberazione di approvazione del bilancio da quella di determinazione dei compensi degli amministratori, non solo per l’oggetto, bensi’ anche per il contenuto;

- il bilancio ha la funzione di informare i soci ed i terzi dell’attivita’ svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della societa’ e dei risultati economici della gestione;

- in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio non comporta automaticamente l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione che accompagna il progetto di bilancio;

- l’ammissibilita’ di delibere implicite si porrebbe in contrasto con le regole della formazione della volonta’ della societa’ ed in particolare con l’art. 2366 cc;

HA RITENUTO

In accoglimento dell’opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo.

(a cura di Mario Furno)

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Inserito il 14.04.2022