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SULLA RESPONSABILITA' DEL MANDATARIO IN CAPO ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDO DI INVESTIMENTO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott. Lina Tosi (Pres. e Rel.); Dott. Chiara Campagner; Dott. Sara Pitinari
sent., 20.1.2020 n. 96/2020

NEL CASO IN CUI

Quotisti di un Fondo di investimento citino in giudizio il gestore del Fondo lamentando responsabilita’ del mandatario per (i) carenza informativa in merito a delibere assembleari; (ii) conflitto di interessi; (iii), esorbitanza dal mandato e suo inadempimento per aver favorito una societa’ quotista del Fondo e contemporaneamente appaltatore di un importante progetto immobiliare. Di conseguenza chiedano la restituzione del prezzo di acquisto delle quote 

IL GIUDICE

rilevato che

- l’omissione di informazioni, per rilevare ai fini dell’art. 1710 cc, e generare responsabilita’ deve essere tale da determinare, se fornita, la revoca e modifica del mandato;

- gli attori non hanno individuato le azioni che avrebbero potuto mettere in atto se informati;

- in un rapporto contrattuale l’onere di dimostrare la propria diligenza cade sulla parte tenuta alla prestazione solo se la controparte, che si duole dell’inadempimento, abbia chiaramente e con sufficiente specificita’ allegato i profili di inadempimento;

- gli attori non hanno specificato le ragioni per cui l’appaltatore sarebbe stato indebitamente favorito; 

- il conflitto di interessi e’ un fatto tecnico che attiene all’esistenza, indipendente da illecito contrattuale, di interessi fra loro confliggenti in un certo contesto decisionale;

- nel mandato l’eventuale comunanza o conflitto di interessi fra mandante e mandatario è irrilevante, restando assorbita dai limiti dell’incarico;

- non e’ ravvisabile conflitto di interessi in capo al gestore per il solo fatto che l’appaltatore era partecipante del Fondo;

- il fatto che il gestore abbia conferito il patrimonio del Fondo in una newco della quale l’appaltatore ha acquistato una quota minoritaria non costituisce prova di illecito sviamento del patrimonio del Fondo in quanto la facolta’ di gestire e disporre del Fondo e’ rimasta saldamente in capo al gestore mandatario;

- la cessione della quota all’appaltatore e’ stata approvata dalla maggioranza dell’assemblea dei quotisti, 

HA RITENUTO 

di rigettare la domanda ponendo ad esclusivo carico degli attori le spese. 

                                                                                              (a cura di Mattia Carlotto)






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Inserito il 19.04.2022