Menu
Novità:

Indici

IMPROSEGUIBILITA' DELLE DOMANDE RISARCITORIE O RESTITUTORIE VERSO LA BANCA IN L.C.A.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott. L. Boccuni (Pres.);
Dott.ssa C. Campagner;
Dott.ssa L. Torresan (Rel. ed Est.).
Sent., 31.01.2020, n. 203/2020 R.G.

NEL CASO IN CUI

- gli attori propongano nei confronti della Banca, in via gradata, l’accertamento della nullita’, dell’annullamento delle operazioni o dei contratti di finanziamento, ovvero la risoluzione per inadempimento della Banca con conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti, ovvero richiedano la compensazione delle somme oggetto della pretesa attorea con l’eventuale controcredito della Banca;

- il giudizio sia interrotto a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca e successivamente riassunto dagli attori senza alcuna emendatio delle domande gia’ formulate

IL GIUDICE

- rilevato che ai sensi dell’art. 83 TUB sono, in via generale, improcedibili non solo le domande di condanna ma anche le domande di accertamento o costitutive sottese a far valere una pretesa restitutoria o risarcitoria verso la l.c.a.;

- rilevato, tuttavia, che la procedura concorsuale non offre alcuna tutela al debitore che intenda solo ed esclusivamente ottenere l’accertamento negativo di un proprio debito e che in tale contesto una interpretazione troppo rigorosa del divieto posta dall’art. 83 TUB comporterebbe un vuoto di tutela non ammissibile alla luce dell’art. 24 Cost.;

- ritenuto di condividere l’orientamento dottrinale e la giurisprudenza di legittimita’, ancorche’ formatisi in ambito fallimentare e in materia giuslavoristica, che riconoscono come procedibili le domande volte ad ottenere l’accertamento negativo di un proprio debito nei confronti di soggetto fallito;

- rilevato altresi’ che la disciplina della compensazione di cui all’art. 83 comma 3 bis TUB e’ del tutto eccezionale e di stretta interpretazione al fine di non eludere la generale disciplina della par conditio creditorum e che, pertanto la stessa puo’ essere efficacemente sollevata solo se e nella misura in cui si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis;

- chiarito quindi che non sono proseguibili le domande risarcitorie finalizzate alla condanna della l.c.a. al versamento a favore dell’attore di una somma di denaro, ne’ lo sono le domande di nullita’, annullamento e risoluzione proposte esclusivamente come strumentali alla domanda di natura risarcitoria;

- ritenuto che nel caso in esame gli attori non hanno proposto alcuna domanda di accertamento negativo e non hanno chiesto di essere liberati di un debito ne’ la convenuta in liquidazione ha proposto alcuna domanda di restituzione nei confronti degli attori

HA RITENUTO

di dichiarare l’improseguibilita’ delle domande attoree verso la l.c.a..

(a cura di Silvia Dalle Nogare)

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 19.04.2022