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BANCA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - NULLITA' ANNULLABILITA' INEFFICACIA DI CONTRATTI - PROCEDIBILITA' - COMPETENZA

Tribunale di venezia Sezione specializzata in materia di Impresa
doott.ssa L. Tosi (pres. rel.); dott.ssa C. Campagner; dott.ssa S. Pitinari
sent., 09.01.2020, n.33/2020

NEL CASO IN CUI

una parte domandi in via ordinaria nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa la declaratoria di nullità ex art. 2358 c.c. di contratti di finanziamento (concessione di fido, mutuo e anticipazione di conto corrente) e di atti di acquisto di azioni, e conseguentemente l’accertamento negativo dell’insussistenza di alcun obbligo di pagamento da parte sua verso la banca in forza di tali contratti e atti, e la banca eccepisca l’inammissibilita’/improcedibilita’ delle domande nonche’ l’incompetenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 83 T.U.B, e nel merito l’infondatezza delle domande

IL GIUDICE

rilevato che l’area di competenza del tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna e in quelle che incidano sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, e che la questione della competenza consiste in una questione di rito applicabile, risolvendosi nel discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario e domande riservate al giudice della procedura;

rilevato che l’art. 83 T.U.B. esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e che pertanto non può essere negata la proseguibilita’ avanti il giudice ordinario delle domande di accertamento volte ad ottenere non la partecipazione al concorso della parte ma la liberazione della stessa da un obbligo verso l’impresa in procedura, domande alle quali si ascrivono quelle di parte attrice;

rilevato che il nesso fra acquisto di azioni e finanziamento rilevante ex art. 2358 c.c. richiede, ancorche’ non un collegamento contrattuale in senso proprio, una finalizzazione di fatto del finanziamento all’acquisto, purche’ intenzionale quantomeno dal lato della banca;

rilevato che occorre che sia fornita la prova della intenzionalita’ della banca nella finalizzazione all’acquisto delle proprie azioni e che tale prova non è stata fornita da parte attrice;

HA RITENUTO

di rigettare le domande di parte attrice.

(a cura di avv. Sabrina Fattore)

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Inserito il 21.04.2022