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IMPUGNAZIONE DI BILANCIO DI SOCIETA' COOPERATIVA REDATTO DAGLI AMMNISTRATORI STRAORDINARI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 32 DL 90/2014

TRIBUNALE DI VENEZIA – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa L. Guzzo (Presidente)
Dott. L. Boccuni (Giudice Rel.)
Dott. C. Campagner (Giudice)
sent., 30/01/20120 n. 192/2020

NEL CASO IN CUI

l’attore agisca in giudizio, chiedendo al Tribunale di accertare il difetto di potere degli amministratori straordinari di una societa’ cooperativa, nominati ai sensi dell’art. 32 L. n. 114/2014, in ordine all’approvazione del bilancio di esercizio della predetta societa’, sostenendo che l’approvazione del bilancio d’esercizio, comunque, sia di competenza dell’assemblea dei soci, non potendo determinare la misura prefettizia di nomina degli amministratori straordinari la privazione integrale dei poteri degli organi dell’ente, ma esclusivamente quelli necessari ad assicurare in senso stretto la completa esecuzione del contratto di appalto e della concessione;

IL GIUDICE

ritenuto che l’art. 32 L. n. 114/2014 non determina il completo spossessamento gestionale dell’impresa, spossessamento che si verifica invece limitatamente all’attività riguardante l’esecuzione dello specifico contratto oggetto di commissariamento, prevedendosi, quindi, la continuazione del rapporto in corso;

ritenuto che tutti i poteri gestori degli amministratori della società, così come i poteri dei titolari dell’impresa collettiva, per il tramite dell’assemblea, sono sospesi, a beneficio dei poteri degli amministratori straordinari, e sono quelli riferiti limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione;

ritenuto che il bilancio di esercizio approvato dagli amministratori straordinari e oggetto di iscrizione presso il Registro delle Imprese, senza preventiva delibera assembleare, atteneva esclusivamente al rendiconto dell’attivita’ gestoria inerente all’esecuzione della concessione per la realizzazione dell’opera pubblica affidata alla societa’;

ritenuto che la determinazione degli amministratori straordinari fosse legittima, non residuando spazi per competenze gestorie o assembleari diverse;

HA RIGETTATO

le domande proposte dall’attrice avverso la determinazione degli amministratori straordinari avente ad oggetto il bilancio di esercizio della societa’ cooperativa, rimettendo la causa in istruttoria, al fine di verificare la fondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione.

(a cura di Alberto Crivellaro)

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Inserito il 21.04.2022