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IMPROSEGUIBILITA' DEL GIUDIZIO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA BANCA SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTA A L.C.A. - IMPROCEDIBILITA' EX ART. 83 T.U.B. DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO E CONDANNA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Liliana Guzzo (Pres. Rel ed est.); dr.ssa Lisa Torresan; dr. Luca Boccuni
Sent., 16.04.2019 n. 823/2019

NEL CASO IN CUI

parte attrice chieda, previo accertamento della nullita’/inesistenza e/o risoluzione per inadempimento del contratto di deposito titoli e degli ordini di sottoscrizione/acquisto di azioni e obbligazioni della Banca emittente, la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate e al risarcimento del danno subito; e successivamente all’introduzione del giudizio la Banca venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e la Procedura eccepisca l’improcedibilita’ del giudizio ai sensi dell’art. 83 T.U.B.,

IL GIUDICE

- rilevato che dalla data di insediamento degli organi della liquidazione ai sensi dell’art. 85 T.U.B. e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta contro la banca in liquidazione non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli articoli 87, 88, 89, e 92, comma 3, T.U.B. ne’, per qualsiasi titolo, puo’ essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare;

- rilevato in particolare che la ratio della norma e’ quella di demandare al Giudice della procedura liquidatoria l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum (Cass. n. 7037/2017 e Cass. n. 5662/2010);

- considerato che debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna bensi’ pure, come nella specie, le azioni di accertamento e costitutive da considerarsi l’antecedente logico della domanda di ripetizione e condanna in quanto incidono sulla esatta individuazione del passivo della procedura liquidatoria;

- rilevato, dunque, che la Banca e’ stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta successivamente alla notifica della domanda di accertamento e condanna e che parte attrice ha comunque aderito all’eccezione di improcedibilita’ dalla banca stessa sollevata;

HA RITENUTO

di dichiarare l’improseguibilita’ del giudizio con compensazione delle spese di lite.

(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 28.04.2022