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CONSEGUENZE DEL RITARDO NELLA CONSEGNA DEL DURC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa L. Torresan
Sent. 27.1.2020, n. 135/2020

NEL CASO IN CUI

eseguito un appalto pubblico, l’appaltatore agisca contro il committente per vedersi riconosciuti gli interessi maturati per la ritardata emissione del certificato di pagamento e del pagamento dell’ultimo SAL, oltre al ritardato pagamento della rata di saldo, vedendosi pero’ eccepire, tra l’altro, che la dilazione dipende da inerzia nella consegna del DURC,

IL GIUDICE

considerato che, secondo la normativa applicabile ratione temporis (art. 7, co. 2 e 3, d.m. 145/2000 nel testo al 21.5.2005) e la disciplina del certificato unico di regolarita’ contributiva, la mancata consegna del DURC impedisce alla PA di pagare la rata di saldo ma non di emettere il certificato di pagamento dell’ultimo SAL, provvedendo al relativo pagamento,

HA RITENUTO

di accogliere in parte la domanda dell’attore.

(a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 13.05.2022