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IMPROCEDIBILI PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA' DEL RITO LE DOMANDE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
sent., 12.06.2019, n. 1303/2019
dott.ssa L. Tosi (Pres.); dott. A. Ramon; dott.ssa L. Torresan (Rel. Est.)

NEL CASO IN CUI

   ex cliente di una banca cooperativa in liquidazione coatta amministrativa abbia riassunto nei confronti della Procedura domanda di risarcimento del danno da violazione delle norme bancarie in tema di investimenti, originariamente formulata nei confronti della Banca in bonis:

IL GIUDICE

  in accoglimento della contermine eccezione della convenuta, ritenuto che ogni domanda intesa a far valere pretese di condanna nei confronti della Procedura sia improponibile o improcedibile ai sensi dell’art. 83 TUB, a cio' non ostando le previsioni dell’art. 72, quinto comma, l. fall., nelle quali si conferma la esclusivita' delle disposizioni del successivo Capo V per cio' che concerne la formazione del passivo concorsuale,

HA RITENUTO

  la improcedibilita' della domanda di condanna risarcitoria nei confronti della Procedura.

                                                                                         (a cura di Maurizio Visconti)

 

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Inserito il 14.06.2022