ANCORA SULLA IMPROCEDIBILITA' PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA' DEL RITO DELLE DOMANDE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
sent., 28 giugno 2019, n. 1452/2019
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Tosi (Est.); dott. L. Boccuni
NEL CASO IN CUI
ex cliente di una banca cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e societa' a lui riferibili abbiano riassunto nei confronti della Procedura le seguenti gradate domande, originariamente formulate nei confronti della Banca in bonis:
richiesta di accertamento che un’apertura di credito garantita da obbligazioni della stessa banca costituiva un negozio complesso, e per l’effetto
a) annullarlo per errore;
b) risolverlo ricorrendo un’ipotesi di aliud pro alio; richiesta di pagamento del prezzo conseguente alla rivendita alla Banca delle azioni così acquistate dagli attori;
c) risolverlo in applicazione dell’istituto della presupposizione,
IL GIUDICE,
ritenuto che ogni domanda intesa a far valere pretese di condanna nei confronti della Procedura sia improponibile o improcedibile ai sensi dell’art. 83 TUB; che le gradate domande degli attori costituiscono presupposto per pretendere statuizioni condannatorie nei confronti della stessa Procedura,
HA RITENUTO
di pronunciare la improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande tutte formulate dagli attori.
(a cura di Maurizio Visconti)
Inserito il 24.06.2022
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