GIURISDIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' ESERCITATA NELL'AMBITO DI PROCEDURA SECONDARIA DI INSOLVENZA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAdott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa S. Pitinari (Rel.); dott.ssa C. Campagner
sent., 12.02.2020, n. 293/2020
NEL CASO IN CUI
il curatore fallimentare eserciti l’azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci ai sensi dell’art. 146 L.F., nell’ambito di procedura secondaria di insolvenza aperta in Italia successivamente alla sottoposizione della societa' italiana a procedura concorsuale da parte di tribunale francese,
IL GIUDICE
rilevato che l’azione di responsabilita' esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. non rientra nella vis actractiva del Tribunale Fallimentare ex art. 24 L.F. poiché dipende da rapporti che si trovano nel patrimonio dell’impresa gia' al momento dell’apertura della procedura concorsuale e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalita';
rilevato altresi' che trova applicazione, in caso di controversia transfrontaliera, il Regolamento CE 1215/2012 anziche' il Reg. 1346/2000 e che pertanto, in applicazione degli articoli 4, 5 e 7 le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possano essere convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorita' giurisdizionali di tale Stato membro, salva l’applicazione dei fori concorrenti di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II del Regolamento, tra cui il foro in materia contrattuale e quello in materia extracontrattuale
HA RITENUTO
che sussista la giurisdizione del giudice italiano, essendo state eseguite in Italia le condotte poste dal curatore a fondamento dell’azione di responsabilità ed essendo in Italia che e' insorta l’obbligazione risarcitoria e che si e' concretizzato il danno.
(a cura di Luca Vedovato)
Massime ulteriori:
POTERE DEL CURATORE DI ESERCITARE L'AZIONE DI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DI PROCEDURA SECONDARIA DI INSOLVENZA
Inserito il 28.06.2022
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